Non è corretto ritenere che gli obblighi di vigilanza e di protezione gravanti sull’istituto scolastico e sugli insegnanti si estendano al punto tale da considerare la concreta prevedibilità ed evitabilità dell’atto autolesivo compiuto dalla studentessa -di scuola media- ; il tentato suicidio si è verificato in modo inconsulto e repentino, così da escludere ogni nesso di causalità tra le eventuali omissioni contestabili alla scuola e ai docenti e i gravi danni alla salute riportati dalla ragazza, lasciatasi cadere nel vuoto dal secondo piano dell’edificio.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 11 luglio 2017 n. 17085