Il requisito della necessità di assistenza alle persone ferite non costituisce condizione obiettiva di punibilità rientrando nell’àmbito dell’elemento psicologico del reato.
Il dolo del conducente non deve attenere esclusivamente al fatto dell’incidente provocato o comunque in cui sia risultato coinvolto, ma deve riguardare anche la circostanza del danno occorso alle persone e alla necessità di un’assistenza da prestare alle stesse, riconducibile quantomeno ad aspetti di dolo eventuale ossia alla consapevolezza del verificarsi di un incidente determinato dal proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno.
Cassazione penale sez. IV, 20/04/2017 n. 40716