Necessario valutare le esperienze di vita dell’interessato
di Debora Alberici* *cassazione.net

La Cassazione fissa una serie di paletti per il risarcimento del danno non patrimoniale facendo presente che la personalizzazione del ristoro, più alto rispetto a quello forfettariamente fissato sulla base delle tabelle, non può prescindere dalle esperienze di vita del danneggiato. Sono insufficienti le voci generiche che rinviano all’iter clinico, agli aiuti di terzi, alle rinunce, ai motivi particolari, alla visibilità. Insomma è richiesta da parte del giudice una maggiore contestualizzazione. Ma non è tutto. Con la stessa sentenza, – la n. 21939 di ieri – la terza sezione civile ha inoltre dato il via libera al risarcimento del danno esistenziale in favore dei parenti di chi ha subito l’incidente, anch’esso da personalizzare al di là delle tabelle.

Il caso

La vicenda riguarda un incidente d’auto nella quale un uomo aveva riportato una grave invalidità, liquidata sulla base delle tabelle di Roma e aumentata, ad avviso della Corte d’appello della Capitale, sulla base di circostanze concrete. Il giudice in sentenza aveva citato la chirurgia, gli aiuti di terzi, le rinunce, i motivi particolari. Insomma, tutte circostanze, queste, che chiunque avrebbe sofferto dopo un grave incidente. Ieri la Cassazione ha accolto il ricorso dell’assicurazione chiedendo ai giudici che liquidano questi danni di circostanziare in modo più dettagliato la decisione. In fondo alle motivazioni Piazza Cavour ha infatti affermato che «con riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. personalizzazione del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze ordinarie inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfetizzata».
Fonte: