Pagine a cura di Daniele Cirioli

Il welfare aziendale copre malattia, maternità, ferie, festività e permessi retribuiti. Nei periodi di sospensione dell’attività lavorativa con intervento del Fis (Fondo di solidarietà Inps), infatti, il lavoratore ha comunque diritto all’indennità di malattia e di maternità, nonché ai permessi della legge 104/1992, in funzione della riduzione dell’orario di lavoro. Le indennità, tuttavia, non sono cumulabili con l’assegno del Fis, eccetto il caso in cui la lavoratrice, rinunciando al congedo parentale, utilizzi strumenti alternativi quali per esempio il voucher baby-sitting. A precisarlo, tra l’altro, è l’Inps nella circolare n. 130/2017.

Welfare aziendale. La riforma Jobs act ha voluto la contribuzione obbligatoria a un «fondo di solidarietà» per tutti i datori di lavoro, compresi gli studi professionali, se esclusi dall’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, che occupano più di cinque dipendenti. Nei settori in cui non c’è un fondo di solidarietà, i datori di lavoro sono tenuti a contribuire al Fis. Finalità dei fondi di solidarietà (ovvero del Fis, in via sostitutiva) è assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro a favore dei dipendenti, in sostituzione degli interventi di cigo e di cigs (Fis e fondi di solidarietà è l’istituzionalizzazione degli «ammortizzatori in deroga).

Le prestazioni del Fis.

Il Fis assicura l’erogazione di due prestazioni:

1)l’assegno di solidarietà: prestazione garantita ai dipendenti di datori di lavoro che abbiano sottoscritto contratti collettivi aziendali, finalizzati a evitare o solo ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di mobilità o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo;

2)l’assegno ordinario: prestazione che il Fis garantisce, in aggiunta all’assegno di solidarietà, ai dipendenti di aziende che occupano più di 15 dipendenti. L’assegno è erogato per le stesse causali previste per la cassintegrazione ordinaria (eccetto intemperie stagionali) e straordinaria limitatamente alle causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, con esclusione della cessazione, anche parziale, di attività.

Assegno di solidarietà e altre prestazioni. Le prestazioni del Fis sono disciplinate, generalmente, secondo le stesse regole valide per la cassa integrazione. Ciò vale anche ai fini della compatibilità dell’assegno di solidarietà con altre prestazioni e istituti contrattuali. Vediamo.

Indennità di malattia
Al fine di stabilire la possibilità di cumulare l’indennità di malattia con l’assegno di solidarietà è necessario distinguere se la riduzione d’orario è applicata in forma orizzontale o verticale con retribuzione variabile: a) in caso di riduzione orizzontale viene corrisposto sia l’assegno straordinario, per le ore di riduzione di orario, sia l’indennità economica di malattia per le ore lavorative; lo stesso vale nel caso in cui, pur essendo praticata una riduzione verticale di orario, la retribuzione viene corrisposta in misura costante; b) in caso di riduzione verticale con retribuzione variabile l’assegno di solidarietà viene corrisposto se la malattia subentra durante una giornata di riduzione; mentre non è erogato, prevalendo l’indennità di malattia, se l’evento insorge durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Congedo di maternità e congedo parentale
Nel caso in cui il congedo di maternità o parentale siano già in atto la lavoratrice continua a percepire l’indennità di maternità (l’assegno di solidarietà non ha alcuna rilevanza). Nelle ipotesi in cui il congedo di maternità o il congedo parentale inizino durante l’assegno di solidarietà è necessario distinguere le ipotesi in cui la riduzione di orario applicata sia in forma orizzontale o verticale con retribuzione variabile: a) in caso di riduzione orizzontale, viene corrisposto sia l’assegno di solidarietà, per le ore di riduzione di orario, sia l’indennità di maternità per le ore lavorative; lo stesso nel caso in cui, pur essendo praticata una riduzione verticale di orario, la retribuzione viene corrisposta in misura costante; b) in caso di riduzione verticale con retribuzione variabile è corrisposta esclusivamente l’indennità di maternità sia per i periodi di prevista occupazione che per quelli di astensione totale dal lavoro in caso di astensione obbligatoria; in caso di astensione facoltativa, che presuppone l’attualità della prestazione lavorativa, l’indennità è erogata solo per i periodi di prevista attività, mentre per i rimanenti periodi è erogato il trattamento di assegno di solidarietà. In caso di rinuncia al congedo parentale in luogo dell’utilizzo di strumenti alternativi, quali per esempio il voucher baby-sitting, il relativo contributo è cumulabile con le prestazioni erogate dal Fis.

Permessi per allattamento
Per le ore di allattamento che si collocano in orario lavorativo spetta l’indennità Inps con riferimento all’intera retribuzione; per le ore ridotte in regime di solidarietà, invece, compete l’assegno di solidarietà.

Infortunio sul lavoro
Nelle eventualità in cui l’infortunio si sia verificato prima del ricorso all’assegno di solidarietà il lavoratore ha diritto alla relativa indennità, anche se l’infortunio si protrae nel corso dell’assegno di solidarietà. Se l’infortunio avviene nel corso dell’assegno di solidarietà, il calcolo del trattamento d’infortunio verrà fatto rispetto alle ore effettivamente lavorate. Per le ore perse il lavoratore avrà diritto all’assegno di solidarietà.

Congedo straordinario
In caso di presentazione della domanda di congedo in costanza di assegno di solidarietà per riduzione di orario, essendovi comunque attività lavorativa, il richiedente percepirà sia l’assegno di solidarietà per le ore stabilite e sia l’indennità per congedo straordinario in relazione alla prestazione lavorativa svolta. Nel caso in cui la domanda sia presentata prima della riduzione di orario, il richiedente ha diritto a fruire la relativa indennità.

Permessi legge 104/1992
È necessario distinguere tra riduzione verticale dell’orario di lavoro e riduzione orizzontale. Nel primo caso, il diritto alla fruizione dei tre giorni mensili di permesso è soggetto a riproporzionamento in funzione dell’effettiva riduzione della prestazione lavorativa richiesta secondo. Se la riduzione riguarda esclusivamente l’orario giornaliero di lavoro (riduzione orizzontale), permane il diritto ai 3 giorni mensili di permesso retribuito.

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