PREVIDENZA

Autore: Alberto Cauzzi e Maria Elisa Scipioni
ASSINEWS 289 – settembre 2017

Avevamo titolato pochi mesi fa “Cumulo contributivo, aperta la via per la pensione anticipataper descrivere la recente modifica da parte della legge di bilancio 2017, L. 232/2016, del cumulo contributivo gratuito introdotto e disciplinato dalla L. 228/2012.
Ora, precisamente il 23.06.2017, con la circolare n. 103 l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tornato a fornire ulteriori chiarimenti circa il cumulo di più spezzoni contributivi maturati in diverse gestioni disciplinato dal d.lgs. 184/1997, in vigore dal 1° gennaio 1997 e applicabile a quei soggetti “puramente contributivi”. Va detto che l’INPS aveva già fornito disposizioni sulle modalità di applicazione di questa facoltà con la circolare n. 116 del 2011, ma l’entrata in vigore della Legge Fornero ha mutato profondamente il quadro normativo di riferimento.

Entrambi gli istituti consentono di cumulare gli spezzoni contributivi maturati in diverse gestioni previdenziali, comprese le Casse dei liberi professionisti, ai fini del conseguimento del diritto a un’unica pensione, ma va precisato che si tratta di opzioni distinte tra loro e applicabili a situazioni differenti. Prima di addentrarci a esaminare le istruzioni di recente fornite dall’INPS, delineiamo il perimetro e le differenze sostanziali dell’uno e dell’altro istituto. Possono avvalersi del cumulo di cui alla legge 228/2012 in vigore dal 1° gennaio 2013 e da ultimo modificato dalla legge 232/2016 i lavoratori in possesso di contribuzione alla data 31 dicembre 1995.

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