In caso di sinistro causato da veicolo con targa straniera risultata rubata, non costituisce eccezione in senso stretto, ma mera difesa, proponibile anche nella comparsa conclusionale d’appello, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sostanziale sollevata dal convenuto Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, ai sensi del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 198 del 2007, assumendo che il predetto veicolo debba considerarsi non già sconosciuto, bensì abitualmente stazionante nel territorio dello Stato membro dell’Unione europea che ha rilasciato la targa -alla stregua dell’interpretazione dell’art. 1, par. 4, della Direttiva 72/166/CEE, modificata dalla Direttiva 84/5/CEE, fornita dalla Corte di giustizia CE 12 novembre 1992, C/73/89-, sicché il risarcimento dei danni derivanti dal sinistro compete all’Ufficio Centrale Italiano, ai sensi dell’art. 1 del D.M. 12 ottobre 1972.
Cassazione civile sez. III, 21/06/2016 n. 12729