Dall’iscrizione alla scuola deriva a carico di essa, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue manifestazioni; tra questi c’è anche l’obbligo di vigilare sull’idoneità dei luoghi, predisponendo gli accorgimenti necessari in conseguenza del loro stato.
Quindi spetta all’amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea a impedire il fatto dannoso.
La responsabilità della scuola per le lesioni riportate da un alunno minore all’interno di un istituto di istruzione in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico, ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell’orario delle lezioni, ove ne sia consentito l’anticipato ingresso nella scuola o la successiva sosta, sussistendo l’obbligo delle Autorità scolastiche di vigilare sul comportamento degli scolari per tutto il tempo in cui costoro vengono a trovarsi legittimamente nell’ambito della scuola fino al loro effettivo licenziamento.
La responsabilità della scuola scatta dal momento in cui il minore si reca all’interno della scuola dove c’è del personale addetto proprio al controllo degli studenti la cui giovanissima età doveva indurre il personale ad adottare le opportune cautele preventive, indipendentemente da qualsiasi segnalazione di pericolo da parte degli stessi; e infatti, incombe sempre sulla scuola il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni sia in relazione all’uso degli spazi comuni durante l’entrata, sia all’uscita da scuola, sia sul controllo dei materiali e prodotti in uso.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 19 luglio 2016 n. 14701
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