La responsabilità della scuola per le lesioni riportate da un alunno minore all’interno dell’istituto in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico ricorre dunque anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell’orario delle lezioni, ove ne sia consentito l’ingresso anticipato nella scuola, sussistendo l’obbligo delle Autorità scolastiche di vigilare sul comportamento degli scolari per tutto il tempo in cui essi si trovano legittimamente nell’ambito della scuola; infatti la giovanissima età degli studenti doveva indurre il personale ad adottare le opportune cautele preventive.
Incombe infatti sempre sulla scuola il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni sia in relazione all’uso degli spazi comuni durante l’entrata e l’uscita da scuola, sia sul controllo dei materiali in uso.
Nel caso oggetto di giudizio, il minore mentre stava percorrendo il corridoio principale che portava alla sua classe, venne spinto da alcuni alunni, suoi coetanei, e cadendo a terra subì la rottura parziale di due denti.
Cassazione civile sez. III, 19/07/2016 n. 14701