Se qualcuno ostacola la mediazione può essere condannato a risarcire il danno … anche se la mediazione (per quel specifico caso) non è obbligatoria!!
di Lucio Berno
Apparentemente non dovrebbe avere alcun interesse con il settore assicurativo … ma noi sappiamo che così non è invece!!! Vediamo di cosa si tratta.
Il Tribunale di Milano (estensore Gentile) in una sentenza del 21 luglio scorso (che si allega dato l’interesse che riveste) ha condannato un condominio per aver “ostacolato” lo svolgimento della procedura conciliativa. Così facendo introducendo un precedente di straordinaria rilevanza.
In sintesi va condannato al risarcimento del maggior danno (pari alle spese sostenute per la mediazione e la relativa assistenza legale) chi non dovesse collaborare allo svolgimento della procedura conciliativa anche se si dovesse trattare di una materia dove la procedura conciliativa non dovesse essere ritenuta come obbligatoria.
Nel caso di specie ci si trova difronte ad un condominio inadempiente nei confronti di un fornitore del servizio di riscaldamento. In pratica si tratta di fatture non pagate. Il condominio viene invitato dall’azienda fornitrice a pervenire ad una soluzione bonaria tramite (appunto) l’intervento della mediazione.
L’azienda fornitrice invita il condominio alla mediazione: invito andato a vuoto.
L’azienda fornitrice invita una seconda volta il condominio il quale partecipa all’incontro ma unicamente per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge. Visto il fallimento anche del secondo tentativo alla ditta fornitrice non rimane che pagare i costi della mediazione (circa euro 1.000).
L’azienda tuttavia agisce giudizialmente nei confronti del condominio e oltre al pagamento della fatture richiede pure il risarcimento per il maggior danno (ex art. 1224 comma 2 cc) pari ai costi sostenuti per la procedura conciliativa instaurata.
A questo punto il tribunale di Milano pur avendo precisato che si tratta di una materia dove il ricorso allo strumento della conciliazione era facoltativo ciò non di meno è da ritenersi opportuno dal momento che “in caso di espletamento con successo avrebbe consentito ad ambo le parti incluso lo stesso debitore di evitare i costi ed i tempi del giudizio poi necessariamente incardinato a seguito della mancata collaborazione del condominio nella fase della mediazione e del pervicace inadempimento dello stesso.
Ciò che il Tribunale ha voluto rimarcare è stato:
- Da un lato il principio che lo strumento della conciliazione era nell’interesse dello stesso debitore
- Dall’altro che avrebbe aiutato l’intero sistema sgravando il carico giudiziario
Ecco perché il Tribunale ha ritenuto giusto condannare il condominio oltre che al capitale anche alle spese inerenti la conciliazione (maggior danno ex art. 1218 e 1224 2° comma).