Nelle esercitazioni alla guida di veicoli a motore, dovendo sussistere una stretta cooperazione tra l’allievo e l’istruttore, nel caso ne derivi un evento dannoso entrambi ne rispondono, in quanto esso si collega alla condotta anti-doverosa sia del primo per negligenza e imprudenza nella guida del veicolo che del secondo per mancata vigilanza sulla marcia di esso, anche in relazione alle particolari contingenze del momento; tuttavia l’istruttore di guida può considerarsi corresponsabile del sinistro solo nei limiti in cui non abbia adeguatamente espletato le sue funzioni istruttive ed ha invece diritto al risarcimento anche dei propri danni nella misura in cui questi possano ascriversi al conducente.
Colui che, dotato di patente di guida, affida una vettura in propria disponibilità a un soggetto dotato solo del c.d. foglio rosa e su tale vettura sale, non assume un ruolo diverso da quello di trasportato e l’affidamento della vettura di per sé non lo grava di cooperazione colposa nel caso in cui si verifichi un sinistro stradale per l’imperita condotta del guidatore.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 19 luglio 2016 n. 14699
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