Allo stato attuale della legislazione italiana in materia di inquinamento ambientale, solo il responsabile dell’inquinamento ha l’obbligo legale di provvedere alla bonifica dei terreni che ha inquinato.
L’attivazione dell’obbligo legale di bonifica può discendere dal riconoscimento spontaneo della responsabilità ambientale, oppure da un accertamento d’ufficio.
E’ possibile che un obbligo di bonifica sorga a carico di soggetti privati non autori dell’inquinamento anche da fonte contrattuale o negoziale in senso lato, in particolare attraverso l’approvazione di piani urbanistici, dai quali derivi per il privato un obbligo di bonifica a fronte spesso di vantaggi riconosciuti dall’Amministrazione sul futuro utilizzo dell’area.
In mancanza del riconoscimento spontaneo della responsabilità ambientale o al di fuori di un obbligo, giuridico, legale o negoziale, a bonificare, nessun soggetto può essere costretto a bonificare un’area, quand’anche ne sia il proprietario.
T.A.R. Milano sez. III, 29/06/2016 n. 1297