E’ corretta la decisione dei giudici del merito che hanno individuato la responsabilità esclusiva del guidatore che, riconosciuta l’osservanza del segnale di stop, aveva comunque abbandonato repentinamente l’incrocio senza l’osservanza delle regole di prudenza, così non accorgendosi del sopraggiungere di una vettura antagonista da strada rettilinea.
Cassazione civile sez. III, 14/07/2016 n. 14369