NORMATIVA INTERMEDIARI
Autore : Massimo Bertaglia
ASSINEWS 278 – settembre 2016
Per gli intermediari assicurativi, soprattutto i broker, comprendere esattamente quando ed in che termini devono essere adempiuti gli obblighi precedenti la stipulazione delle polizze danni nell’ambito dei clienti “imprese”, è sempre stato un bel rebus.
Cercheremo di districare la matassa – piuttosto articolata sul piano normativo – e nel contempo di fare il punto della situazione, prendendo le mosse da quanto stabilito nella bozza di regolamento che l’IVASS intende adottare per modificare quello emanato da ISVAP nel 2010, recante il numero 35.
Gli obblighi d’informazione riguardanti i prodotti assicurativi danni
Ufficialmente spirato il 20 giugno scorso il termine per la fase di pubblica consultazione, gli operatori assicurativi sono in attesa della definitiva emanazione del provvedimento finale con cui l’IVASS modificherà le disposizioni del regolamento numero 35, emanato dall’ISVAP il 26 maggio 2010, per ciò che concerne alcuni obblighi d’informazione precontrattuale delle polizze “danni”. Sulla scorta di quanto previsto dal decreto legge 179/2012, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, numero 221, all’IVASS è stata infatti demandata l’iniziativa regolamentare volta a semplificare le procedure e gli adempimenti burocratici nel ramo danni, con particolare riferimento a quelli cartacei ed alla modulistica. L’iniziativa è stata colta con particolare interesse da tutti gli operatori e dagli assicurati, in particolare “consumatori”, mediante la costituzione di un apposito tavolo tecnico composto dalle varie associazioni interessate e coordinato da AIBA (Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni), che sul finire dello scorso anno ha dato alla luce la bozza della nuova nota informativa “semplificata”. Su tale base, l’intervento regolamentare dell’IVASS di prossima definitiva pubblicazione, oltre ad introdurre il nuovo documento da sottoporre agli assicurandi in luogo dell’attuale “fascicolo informativo”, ha soprattutto colto l’occasione di anticipare di fatto il futuro recepimento delle disposizioni in materia stabilite dalla Direttiva UE 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (meglio nota come “IMD2”); con ciò facendo, almeno nelle intenzioni, il nostro Paese farà proprie le caratteristiche previste dalla nuova normativa comunitaria per il cosiddetto “PID – Product Information Document”, i cui contenuti si dovranno allineare a coloro cui l’informativa precontrattuale è destinata. Tralasciando tutta una serie di aspetti, anche molto rilevanti, della bozza regolamentare in questione, ci concentreremo su quelli che stabiliscono una ben riconoscibile modulazione del contenuto degli obblighi degli in relazione, appunto, alla qualità del destinatario. Sul punto specifico la bozza di regolamento in questione, sempre che venga emanato così come scritto in bozza, opererà innanzitutto una netta distinzione per gli assicurandi aventi la qualifica o meno di “consumatore”1, nel senso che nei suoi confronti l’adempimento degli obblighi dell’assicuratore (e dell’intermediario) dovrà garantire il livello di una consapevole informazione, proprio in relazione alla scarsa conoscenza o dimestichezza che essi hanno con l’“assicurazione”. Andando direttamente al punto, la bozza di regolamento prevede, invece, l’esonero della consegna della nota informativa prima della stipulazione della polizza, solamente per le persone giuridiche per i contratti assicurativi che vengano stipulati a fronte di una trattativa individuale “tailor made” (ossia, ad hoc solo per quel soggetto); altra causa di esonero da tale obbligo, già prevista dal regolamento IVASS n.35/2010, rimane per i “grandi rischi”2, cui si giungono i “rischi agricoli in forma collettiva” di cui al D.lgs. n.104/2004. Pertanto, unicamente ai predetti soggetti e prima della sottoscrizione della polizza danni, si potranno consegnare solo le “condizioni di assicurazione” comprensive del “glossario” (ed ove previsto, del relativo modulo di proposta), mentre a tutti gli altri si dovrà consegnare il set completo dei documenti (nota informativa, condizioni di assicurazione comprensive del glossario ed eventuale modulo di proposta).
Obblighi d’informativa precontrattuale e di valutazione di adeguatezza
Visti quelli che saranno i documenti che gli assicuratori (e conseguentemente, gli intermediari assicurativi) dovranno consegnare, passiamo in rassegna gli altri obblighi di cui al titolo di questo paragrafo. Nell’illustrazione seguiremo la stessa logica, cercheremo cioè di meglio comprendere quali siano i casi di esonero e da che cosa, rammentando che ci stiamo in particolare interessando alle polizze danni che i contraenti/ imprese si determinano a stipulare mediante intermediari assicurativi. Riprendendo il tema dei “grandi rischi”, rileviamo subito che, sebbene il quinto comma dell’articolo 120 del codice delle assicurazioni (avente ad oggetto l’informazione precontrattuale e le regole di comportamento) escluda dagli obblighi informativi gli intermediari di assicurazione che operano nei grandi rischi, il dettato del regolamento ISVAP n.5/2006 non è apparso così esplicito con riferimento all’adeguatezza dei contratti offerti. Infatti, mentre il quinto comma dell’articolo 49 del regolamento espressamente esclude i “grandi rischi” dagli obblighi di cui ai comma 1, 2 lett. a) e a bis), e 3 – attinenti alla consegna del ben noto modello 7A/B, non così chiara è apparsa l’applicazione di analoga esclusione per ciò che concerne l’adeguatezza dei contratti offerti, di cui ai comma 2 e 5 dell’articolo 52 del predetto regolamento. A dirimere l’evidente situazione di disomogeneità, è intervenuta su richiesta la stessa ISVAP la cui sezione di consulenza legale della direzione coordinamento giurdico, rispondendo al quesito sollevato da un’associazione di categoria broker, con comunicazione prot. 02/10/000384 2843/P del 23 aprile 2010, ha espressamente confermato che sono esonerati dall’adeguatezza gli intermediari che operano nei predetti grandi rischi.
Il quadro complessivo di riferimento Per maggior comodità, possiamo così riassumere l’esclusione dei vari obblighi:
Come si può agevolmente notare dalla lettura della tabella di cui sopra, abbiamo ritenuto necessario aggiungere una colonna, l’ultima a destra, dalla quale poter ricavare se il dettato normativo ha comunque previsto l’adempimento di obblighi residuali, dopo averne sancito la corrispondente causa di esclusione. Tra questi, è del tutto evidente che anche in caso di “grandi rischi”, l’intermediario assicurativo non può esimersi dal dovere di rappresentare al proprio cliente le caratteristiche salienti del contratto assicurativo offerto e segnatamente almeno quelle (le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura, gli eventuali rischi finanziari connessi alla sottoscrizione ed ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta) che gli permettano di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. Pertanto, possiamo al momento concludere che la semplificazione degli adempimenti formali di legge non significa che, sempre sul piano normativo, l’intermediario venga in qualche modo esentato dal dovere di rappresentare professionalmente tutti quegli elementi che determinano la successiva scelta assicurativa del cliente, sia egli consumatore, oppure piccolo o grande imprenditore, professionista o “grande rischio”.
1 Secondo il codice del consumo (D.lgs.206/200, articolo 3) il consumatore (od utente) è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta2 Ricordiamo che a norma del D.lgs. 209/2005, meglio noto come “codice delle assicurazioni”, adotta una definizione per i “grandi rischi” di non proprio facile ed immediata comprensione; vengono infatti identificati tra quelli rientranti nei rami danni (elencati dall’articolo 2, comma 3, del Codice delle Assicurazioni), come segue:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al successivo numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l’assicurato eserciti professionalmente un’attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività;
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), per i quali l’assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:
a) il totale dell’attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai seimilioniduecentomila euro;
b) l’importo del volume d’affari risulti superiore ai dodicimilioniottocentomila euro;
c) il numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità. Qualora l’assicurato sia un’impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo.