E’ stata confermata la decisione dei giudici del merito che nell’escludere la responsabilità di un automobilista nell’investimento di una bambina avevano evidenziato che il sinistro era da ricondurre a responsabilità esclusiva della sfortunata bambina la quale aveva attraversato la strada in modo tale da non poter essere vista dal conducente dell’auto investitrice, escludendo che potesse individuarsi, a carico di quest’ultimo, una qualsiasi forma di responsabilità, sia in ordine alla velocità tenuta che alle manovre effettuate.
Cassazione civile sez. VI, 21/07/2016 n. 15101