LA VOSTRA LETTERA

Buongiorno
mi è stato proposto da un assicuratore di attivare un PIP Fondo Pensione.
Mi è stato confermato che la convenienza di tale polizza è reale ma sta tutta nel vantaggio fiscale (100% deducibilità dei premi), mentre il rendimento della polizza in sé é in linea con il mercato (1-2%).

Mi è stato detto che per avere diritto a stipulare tale polizza e godere di tali benefici fiscali, é indispensabile che io faccia il contratto almeno un anno prima del conseguimento dell’età minima della pensione di vecchiaia; io però ho quasi 70 anni e sono in pensione (di anzianità) da molti anni con una sostanziosa pensione.

In pratica questo sembra precludere ogni possibilità in quanto io dovrei avere l’età minima fissata a non meno di 71 anni.
Mediamente credo sia intorno ai 65 anni: solo per alcune categorie di privilegiati (per esempio notai o magistrati) può raggiungere i 75 o 70 anni.
Però io conosco un caso in cui questa regola non sembra essere stata rispettata.
Alla data dell’agosto 2011 un contraente mio amico aveva 69 e 10 mesi, quindi ben oltre l’età pensionabile di vecchiaia, stabilita dall’INPS, ed ha stipulato un PIP da 5000 euro anno x 5 anni, deducendo 10.000 euro in 5 anni! E vedendosi liquidata la polizza poche settimane fa con solo 15% di imposta.
E’ vero che se questo requisito (stipula almeno un anno prima dell’età pensionabile di vecchiaia) non viene rispettato, la deducibilità fiscale decade ed il fisco può chiedere la restituzione di quanto ti ha rimborsato e applicare pesanti ammende?
Inoltre, questo tipo di polizza PIP, una volta riscattata e liquidata dopo 5 anni, si può rinnovare? E i premi successivamente pagati sono deducibili?

RISPOSTA

Gentile lettore,

per darle una risposta esauriente mi permetto di evidenziare alcuni aspetti normativi legati alle condizioni di adesione alla previdenza complementare:

A) Com’è noto l’art. 11, comma 2, del Decreto dispone che il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

B) Il decreto, come noto, contempla espressamente, all’art. 8, comma 11, la possibilità che l’aderente prosegua la contribuzione al fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza. Tale facoltà risulta, peraltro, subordinata al fatto che l’iscritto vanti almeno un anno di contribuzione a favore di forme pensionistiche complementari.
La norma di cui sopra consente, pertanto, a coloro che possano vantare almeno un anno di contribuzione ed abbiano raggiunto i requisiti anagrafici per il pensionamento, di continuare a contribuire alla forma pensionistica complementare e di determinare autonomamente il momento di fruizione della prestazione pensionistica.

L’ordinamento dunque non disciplina specificamente la possibilità di adesione dei pensionati ma si limita a prevedere la facoltà di continuare a contribuire anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile purché alla data del pensionamento l’iscritto possa vantare almeno un anno di contribuzione alle forme di previdenza complementari. Il punto nodale della questione risiede nell’interpretazione della espressione “raggiungimento dell’età pensionabile” e “data del pensionamento” contenute nel citato art. 8, comma 11. Sul punto si ritiene che per raggiungimento dell’età pensionabile, possa intendersi, in assenza di ulteriori specificazioni, il compimento dell’età prevista nel regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento della pensione di vecchiaia. Si reputa altresì che a tale concetto, per logica connessione, possa ricondursi anche il successivo riferimento “alla data del pensionamento”. Tenuto conto di quanto sopra, in base al combinato disposto delle norme sopra richiamate, per i titolari di pensione di vecchiaia o, comunque, per coloro che abbiano raggiunto il limite di età previsto per il conseguimento di tale trattamento pensionistico, l’adesione alle forme di previdenza complementare risulta preclusa.

Per tali pensionati, la disciplina di settore ammette solo la possibilità di continuare la contribuzione su posizioni aperte in forza di adesioni avvenute almeno un anno prima della data del pensionamento. Diversa è invece la situazione dei titolari di pensione di anzianità che non abbiano raggiunto l’età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia. Per tali soggetti, l’adesione alle forme di previdenza complementare appare ammissibile in presenza della medesima condizione prevista per continuare a contribuire alle forme di previdenza complementare indicata dall’art. 8, comma 11, e sopra richiamata, ossia della circostanza che l’iscrizione avvenga almeno un anno prima del compimento dell’età pensionabile, come sopra intesa, stabilita per il regime di previdenza obbligatoria di appartenenza.

In buona sostanza nel caso da Lei citato non ricorrono i termini per poter stipulare un PIP e godere della deduzione fiscale dei premi versati, perché manca almeno l’annoprevisto dalla normativa; tra l’altro non conoscendo la sua attività passata non ho gli elementi per indicarle quali siano i requisiti per la pensione di “vecchiaia” prevista dal suo ordinamento

Per quanto riguarda il contraente suo amico spero non siano state fatte delle forzature; inoltre non essendo un fiscalista le suggerisco di rivolgersi ad un professionista di sua fiducia per conoscere le eventuali sanzioni dell’Agenzia delle Entrate in caso di indebita deduzione.

Infine le polizze PIP prevedono la possibilità, da parte del contraente, di proseguire con i versamenti fino a quando lo riterrà opportuno, cioè non serve farsela liquidare e poi proseguire con un’altra, anche perché non ci sarebbero più i requisiti di cui abbiamo parlato in precedenza (in situazioni simili alla sua).

Alessandro Lazzari