Nella responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate alla ordinaria avvedutezza di una persona e, perciò, non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali, o comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell’utente del bene in altrui custodia, ancorché colpose.
E’ stata quindi esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell’ente pubblico proprietario di una strada per i danni subiti da un utente il quale, al momento del sinistro, teneva una velocità di marcia non adeguata, mentre transitava in un tratto curvilineo.
Tribunale di Pisa, 08/07/2016 n. 925