La responsabilità per danni provocati da animali selvatici deve essere imputata all’ente cui siano stati affidati i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sicché si deve indagare, di volta in volta, se l’ente delegato sia stato posto in condizioni di adempiere ai compiti affidatigli, o sia un nudus minister, senza alcuna concreta ed effettiva possibilità operativa. Ne consegue che per i danni a coltivazioni nel territorio emiliano-romagnolo provocati da caprioli, rispondono le aziende venatorie di cui all’art. 43 della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 8 del 1994 trattandosi di animali cacciabili, mentre le Province sono responsabili dei danni provocati nell’intero territorio da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse.
Cassazione civile sez. III, 21/06/2016 n. 12727