Il responsabile di una società sportiva – che, quindi, gestisce impianti e attrezzature per le relative attività – è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p., a tutela dell’incolumità di coloro che li utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del neminem laedere, sia nella sua qualità di custode delle stesse attrezzature -come tale civilmente responsabile, ex art. 2051 c.c. dei danni provocati dalla cosa, fuori dall’ipotesi del caso fortuito-, sia, infine, quando l’uso delle attrezzature dia luogo ad una attività da qualificarsi pericolosa ex art. 2050 c.c.
Ne discende che l’omessa adozione di accorgimenti e cautele idonei al suddetto scopo, in presenza dei quali l’incidente non si sarebbe verificato od avrebbe cagionato pregiudizio meno grave per l’incolumità fisica dell’utente, costituisce violazione di un obbligo di garanzia gravante su tale soggetto.
Cassazione penale sez. IV, 21/04/2015 n. 22037