In caso di sinistro stradale, la sola constatazione che l’incidente sia avvenuto in un incrocio, specie in presenza di una regolazione del diritto di precedenza sfavorevole alla parte offesa, non può di per sé ritenersi sufficiente a fondare il convincimento di una responsabilità, sia pure solo concorrente, del conducente del veicolo investitore, in mancanza di alcuna valutazione, coerente con le acquisizioni processuali, del comportamento dei due conducenti coinvolti, posto che, per poter affermare la responsabilità concorrente del conducente avente diritto di precedenza, occorre comunque poter ritenere che questi fosse in condizioni, rispettando le regole specifiche e generiche di comportamento, di avvedersi per tempo della condotta inosservante altrui e di evitarla, avuto riguardo alle condizioni di tempo e di luogo e alla gravità della altrui violazione.
Cassazione penale sez. IV, 28/04/2015 n. 22043