La morsa del credit crunch non accenna ad allentarsi: i dati sul secondo trimestre 2014 diffusi dall’Osservatorio Credito Confcommercio confermano la perdurante difficoltà per le imprese di accedere al finanziamento bancario. In questa fase di stallo, figlia della crisi economica e determinata anche dall’irrigidimento dei parametri di concessione, il decreto Competitività (dl 91/2014 – convertito in l. n.116/2014) ha operato una estensione e una diversificazione delle fonti di finanziamento del sistema imprenditoriale ordinario (escludendo dunque persone fisiche e microimprese) autorizzando lo svolgimento dell’attività di concessione di finanziamenti da parte di imprese di assicurazione, nonché da parte di società di cartolarizzazione. Il tutto, per quanto riguarda in particolare le imprese di assicurazione, a ben precise condizioni e limiti operativi che dovranno essere specificati dall’Ivass attraverso l’emanazione di un apposito regolamento attuativo (la cui fase di consultazione si è chiusa il 3 settembre), che dovrà tener conto dei criteri già individuati dall’art. 38 del Codice delle Assicurazioni Private modificato dal decreto.
L’operatività delle imprese assicuratrici, che ai sensi dell’articolo 8 co. 3 del nuovo Regolamento Ivass dovrà essere oggetto di apposita delibera contenente un piano operativo anche per il controllo e monitoraggio del rischio di credito, dovrà essere coordinata con una banca ovvero con un intermediario abilitato: questi soggetti avranno il compito di individuare i «prenditori dei finanziamenti» e mantenere un interesse economico nell’operazione non inferiore al 5%, trasferibile solo ad altro intermediario autorizzato. Il requisito, che si giustifica in ragione del fatto che la concessione di finanziamenti non rientra tra le attività assicurative tipiche, può però essere derogato con apposito provvedimento dell’Ivass. L’autorità può infatti permettere l’esercizio autonomo dell’attività di finanziamento da parte di un’assicurazione vagliando (i) il contenuto della delibera adottata per l’avvio dell’attività creditizia, (ii) il livello di copertura del margine di solvibilità (ossia il livello del patrimonio eccedente i mezzi necessari per garantire un rapporto minimo tra attivo e mezzi propri dell’impresa, necessari a garantire l’adempimento delle obbligazioni assunte con i contratti già stipulati), (iii) la sussistenza di idonei presidi per la gestione e controllo del rischio mutuati dal regime prudenziale bancario.
Le imprese assicuratrici saranno poi tenute a inviare alla Banca d’Italia le segnalazioni periodiche richieste dall’Autorità di controllo bancaria e a partecipare alla Centrale dei Rischi. Incombenti che, su disposizione della stessa Banca d’Italia, potrebbero essere delegati all’intermediario autorizzato con cui l’impresa assicuratrice collabora.
L’intervento normativo, che non rappresenta né può rappresentare di per sé un toccasana, ha comunque il pregio di aprire un barlume nella buia notte del credito. Il canale assicurativo, libero, allo stato, dagli stretti vincoli di Basilea potrebbe offrire maggiori chance per le imprese. Ma non solo. La sinergia banca-assicurazione che si instaura nel solco delle forme alternative di credito rappresenta un’opportunità anche per entrambi i player: le imprese assicuratrici potranno infatti investire i loro attivi, oggi concentrati principalmente in titoli di Stato e obbligazioni corporate, in un nuovo business che se oculatamente condotto potrebbe rendere in termini significativi; mentre le banche, spesso obbligate dal cappio normativo della stabilità bancaria a stringere i cordoni, affiancando le assicurazioni in tale operatività, potranno aumentare le probabilità di non deludere la clientela prospettando tale nuovo canale. (riproduzione riservata)
Roberto Pavia
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