di Carla De Lellis  

 

Premi Inail più cari. Dal 1° luglio è scattato l’aumento dell’1,13% dei valori di minimali e massimali per il calcolo del premio assicurativo da versare. Gli effetti immediati si hanno per co.co.co. e per i lavoratori a progetto, tenuti a verificare il rispetto dei limiti già sui compensi erogati per lo scorso mese di luglio. Infatti i tetti mensili minimo e massimo entro cui calcolare i premi sono passati rispettivamente da euro 1.331,93 (fino al 30 giugno) a 1.346,98 euro e da euro 2.473,58 (fino al 30 giugno) a euro 2,501,53. Lo spiega l’Inail nella circolare n. 37/2014 con cui aggiorna i valori diffusi con la circolare n. 21/2014 (si veda ItaliaOggi del 1° aprile).

 

Rivalutazione 2014. I nuovi valori, spiega l’Inail, derivano dalla consueta operazione annuale di rivalutazione delle prestazioni che, a partire dall’anno 2000, segue il doppio sistema di rivalutazione (art. 11 dlgs n. 38/2000): il primo stabilisce che, ogni anno, dal 1° luglio, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite va rivalutata all’indice Istat; il secondo si applica, comprendendo il primo, se e nell’anno in cui si verifica la variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto all’ultima rivalutazione (art. 20 legge n. 41/1986). L’operazione di rivalutazione attuale (decreto numero repertorio n. 391/2014 per il settore industria) decorre dal 1° luglio e durerà fino al 30 giugno 2015 in considerazione della variazione dell’1,13% che c’è stata tra la retribuzione media giornaliera dell’anno 2013 rispetto a quella dell’anno precedente (2012). La rivalutazione comporta che, per il settore industria, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale di retribuzione annua diventa euro 76,97 euro (76,11 fino al 30 giugno 2014). Di conseguenza i limiti retributivi annui, minimo e massimo, da assumere per il calcolo delle rendite diventano rispettivamente euro 16.163,70 (15.983,10 euro fino al 30 giugno 2014) ed euro 30.018,30 (29.682,90 euro fino al 30 giugno 2014).

 

Lavoratori parasubordinati. Il dlgs n. 38/2000 ha stabilito che la base imponibile per il calcolo dei premi assicurativi dovuti da e per i lavoratori parasubordinati (co.co.co. e, dopo il dlgs n. 276/2003, i lavoratori a progetto) è data dai «compensi effettivamente percepiti», nel rispetto dei limiti minimo e massimo, che sono poi il minimale e il massimale di rendita. Poiché in questi rapporti non è prevista una prestazione a tempo, l’imponibile non può essere misurato «a giorni di prestazione», derivando da questo che minimale e massimale di rendita vanno divisi in mesi, al fine di confrontarli con il compenso medio mensile ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione. Nel caso delle mini co.co.co. (cioè di quei rapporti di collaborazione di durata non superiore a 30 giorni e compensi non superiori a 5 mila euro in un anno solare), la base imponibile è costituita dai compensi percepiti effettivamente nel rispetto del minimale e massimale di rendita, rapportata ai giorni di effettiva durata del rapporto. I valori da utilizzare per l’anno in corso sono indicati in tabella; a partire dal 1° luglio, in particolare, il minimale mensile sale a 1.346,98 euro (1.331,93 euro fino al 30 giugno) mentre il massimale mensile a 2.501,53 euro (2.473,58 euro fino al 30 giugno); per le mini co.co.co. i valori sono minimale giornaliero 53,88 euro (53,28 euro fino al 30 giugno) e massimale giornaliero 100,06 euro (98,94 euro fino al 30 giugno).

 

Dirigenti. Per i dirigenti l’aggiornamento determina una retribuzione convenzionale giornaliera di euro 98,94 (euro 100,06 fino al 30 giugno) e mensile di euro 2.501,53 (euro 2.473,58 fino al 30 giugno). In caso di rapporto part-time la retribuzione convenzionale oraria passa a euro 12,51 (euro 12,37 fino al 30 giugno).

© Riproduzione riservata