di Carla De Lellis  

 

Per cancellarsi dall’assicurazione vita i dipendenti pubblici devono presentare domanda entro il 31 dicembre, per aver effetto dall’anno successivo. Lo precisa tra l’altro l’Inps nella circolare n. 104/2014, in cui fornisce un quadro di sintesi della disciplina dell’assicurazione sociale vita cui sono obbligatoriamente iscritti tutti i dipendenti di diversi enti pubblici, con versamento del contributo dello 0,12% di cui 0,027% a carico dello stesso lavoratore e il restante 0,093% del datore di lavoro.

Prestazione sociale. Questa forma speciale di assicurazione sociale garantisce un’indennità economica in caso di decesso dei lavoratori iscritti e dei propri familiari a carico. Era gestita dall’Enpdep, ente poi confluito all’Inps, cui sono iscritti obbligatoriamente i dipendenti di enti di diritto pubblico e alcuni enti specificatamente individuati dal legislatore. È prevista, inoltre, l’iscrizione per altre categorie di personale in forma facoltativa o convenzionale nonché la prosecuzione volontaria da richiedersi, nei casi previsti, entro un mese dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Iscrizione facoltativa. Interessa i dipendenti di enti pubblici e/o p.a. non già tenute obbligatoriamente all’iscrizione. Tali enti possono inoltrare richiesta di recesso dall’iscrizione a mezzo posta certificata, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla direzione centrale entrate dell’Inps. La facoltà di recesso opera a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata presentata.

Prosecuzione volontaria. I lavoratori che cessano dal servizio con diritto alla pensione hanno la facoltà di proseguire volontariamente l’iscrizione a condizione che abbia maturato almeno cinque anni di iscrizione in attività di servizio e abbia prodotto domanda di prosecuzione dell’iscrizione stessa entro un mese dalla cessazione dal servizio.

Recesso e decadenza. A decorrere dall’anno 2013 (circolare n. 145/2012), i lavoratori iscritti che hanno proseguito volontariamente l’iscrizione all’assicurazione vita e che intendono recedere, rinunciando alla prestazione, devono inviare apposita comunicazione alla direzione provinciale Inps gestione dipendenti pubblici di competenza. La dichiarazione deve pervenire entro il 31 dicembre e ha effetto a decorrere dall’anno successivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 1924, comma 2, del codice civile, il mancato versamento del contributo entro 20 giorni dalla scadenza (vale a dire entro il 20 ottobre), da parte dei prosecutori volontaria che continuano a fare il pagamento mediante il modello F24 comporta la decadenza dall’assicurazione e, pertanto, la perdita del diritto alla prestazione. L’Inps precisa, in merito, che la decadenza, può riguardare solamente coloro che continuano a versare con il modello F24 e non anche coloro per i quali il contributo viene trattenuto direttamente dall’Istituto sulla pensione.

La prestazione. Il diritto alla prestazione, consistente in un’indennità economica, sorge al momento della morte dell’iscritto o di un suo familiare a carico, a condizione che siano trascorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’assicurazione. L’importo della prestazione è pari a una mensilità media della retribuzione o della pensione per ogni persona a carico, con un minimo di due.