Basterà risarcire il danno per non subire la condanna (nei reati procedibili a querela) e la prescrizione sarà congelata dopo la condanna in primo grado. Sono alcune delle novità proposte dal governo nel disegno di legge su riforma del codice penale e del processo penale, che nelle materie scottanti (intercettazioni) sceglie il disegno di legge delega.
Un’altra novità che punta alla deflazione del processo è il patteggiamento del reo confesso. Mentre si segue il modello americano per l’esposizione in apertura di processo (pm e difensori devono illustrare fatti e strategia difensiva) e si stende un canovaccio per le motivazioni delle sentenze.
Ma vediamo il dettaglio di alcuni istituti destinati a cambiare il processo penale, non solo per i fatti mediaticamente più riportati.
Partiamo dai reati per cui il codice prevede la procedibilità a querela di parte. Il disegno di legge estende il meccanismo per cui la condotta riparatoria provoca l’estinzione del processo: tutto viene riportato al rapporto tra i privato e il responsabile viene incentivato a risarcire il danno. Questo varrà anche per i furti aggravati.
Quanto alla prescrizione l’equilibrio, tra l’esigenza di arrivare alla condanna del responsabile e quella di impedire la punizione quando non assolva a esigenze di natura preventiva, viene trovato nel congelamento del termine dopo la condanna di primo grado; in questo caso per l’appello il disegno di legge concede due anni per arrivare alla sentenza di secondo grado.
Il congelamento non è definitivo in quanto, se la condanna viene riformata o annullata, torna a essere calcolato il periodo in cui si è svolto l’appello; se invece la condanna viene confermata, non ci potrà essere proscioglimento per decorso del termine di prescrizione.
Per le intercettazioni il disegno di legge si limita a una delega al governo, con criteri e principi direttivi (nel testo noto) indefiniti e limitati a un riferimento vago alla tutela della riservatezza.
Viene, prevista, poi una nuova forma di patteggiamento e cioè il patteggiamento del reo confesso, che non prevede un accordo con il pubblico ministero, ma solo il vaglio del giudice, chiamato a verificare in un interrogatorio l’attendibilità dell’ammissione di colpa, oltre alla congruità della pena richiesta.
Quanto alle impugnazioni, il disegno di legge, da un lato, le taglia e, dall’altro, le rende più garantiste: dunque niente impugnazioni nei casi previste dalla legge di «doppia conforme» e limitazioni all’appello sia per il pm che per il difensore; ma anche rifacimento dell’istruttoria nel caso di richiesta di ribaltamento della sentenza di condanna (non si farà solo un processo sulle carte).
Nel processo di primo grado si rafforza la fase introduttiva, in cui le parti ora richiamano concisamente le richieste di prova: si deve passare a una esposizione introduttiva all’americana, in cui accusa e difesa illustrano i fatti e danno modo al giudice di valutare più approfonditamente quali prove ammettere.
Viene, infine, elaborato un modello di motivazione di sentenza, in cui dare conto dei fatti e dei passaggi logici sottesi alla convinzione del magistrato.