di Dario Ferrara  

 

Non si può imporre una cauzione a chi vuole bloccare un appalto, anche se oggi il versamento della somma di denaro risulta prescritto dal decreto semplificazioni entrato in vigore a giugno per evitare lungaggini burocratiche nei contratti pubblici. Possibile? Sì, perché la nuova disposizione risulta contraria alle direttive comunitarie che prevedono procedure accessibili a tutti, senza discriminazioni di ordine finanziario in ogni Paese Ue. Risultato: la norma di cui all’articolo 40, comma 1, lettera b) del decreto legge 90/2014 deve essere disapplicata perché contraria ai principi comunitari. È quanto emerge dall’ordinanza 1070/14, pubblicata dalla quarta sezione del Tar Lombardia.

Stop all’aggiudicazione della gara senza che l’impresa esclusa debba sborsare un euro: sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare di cui all’articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo nell’ambito della controversia sull’affidamento della gestione di una farmacia comunale. E ciò perché risulta fondata la censura che lamenta l’errata applicazione della formula matematica prevista per il calcolo del punteggio dell’offerta economica: di conseguenza la commissione di gara non ha applicato il criterio di proporzionalità nella valutazione di questa componente dell’offerta. Attenzione, però: il dl 90/2014 ha tentato di scoraggiare le sospensive degli appalti introducendo una cauzione fino allo 0,5% del valore della gara alla quale il giudice può subordinare l’efficacia della misura cautelare richiesta. La prestazione pecuniaria può essere imposta anche quando dalla decisione non derivano effetti irreversibili: la somma va poi sbloccata dopo sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza. Ma Palazzo Chigi, a quanto pare, ha fatto i conti senza le autorità Bruxelles: i paletti in soldoni posti allo stop degli appalti risultano in contrasto con le direttive 2004/18/Ce e 2004/17/Ce e il giudice amministrativo lombardo decide di dribblarli, nonostante accolga le richieste di annullamento degli atti adottati dal Comune, che è la stazione appaltante. Tra gli atti dei quali l’azienda chiede e ottiene la sospensione, nella specie, ci sono anche le formule che attribuiscono i punteggi economici contenute nel bando di gara, «ove mai dovessero interpretarsi nel senso che gli elementi d’offerta da inserirsi nelle medesime debbano ricomprendere i valori economici a base d’asta». L’udienza pubblica è fissata al 13 novembre, le spese della fase cautelare compensate per la novità della questione.