In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, a norma dell’art. 1227 comma 1, codice civile – applicabile, per l’espresso richiamo contenuto nell’art. 2056 codice civile, anche nel campo della responsabilità extracontrattuale – la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l’ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore.
Se non vi sono elementi per accertare l’esistenza di un apporto causale a opera del comportamento colposo del creditore-danneggiato (nella fattispecie, mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del trasportato), non rimane che l’incidenza causale del comportamento del danneggiante, tenuto conto che la posizione del passeggero è assistita dalla presunzione di colpa nella causazione dell’evento dannoso a carico del conducente a norma dell’art. 2054, comma 1, codice civile.
Cassazione civile sez. III, sentenza del 03/04/2014 n. 7777