Nella liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione di un familiare, deve tenersi conto:
– dell’intensità del relativo vincolo e di ogni ulteriore circostanza
– quale la consistenza del nucleo familiare
– le abitudini di vita
– la situazione di convivenza
sino a escludere la configurabilità del danno non patrimoniale da morte se tra fratelli unilaterali non vi sia mai stato un rapporto affettivo e sociale, né rapporti di frequentazione e conoscenza.
Cassazione civile sez. III, 22 ottobre 2013 n. 23917