In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, a norma dell’art. 1227, comma 1, codice civile, la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l’ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante.
La complessiva valutazione delle prove, finalizzata alla ricostruzione del fatto ed alla conseguente attribuzione di responsabilità, compete al giudice di merito.
Nel risarcimento dei danni a sèguito di un sinistro stradale, la responsabilità ex art. 2054 codice civile costituisce un principio di carattere generale che trova applicazione non solo nel caso di rapporto contrattuale ma anche nel caso di trasporto di cortesia.
Cassazione civile sez. III, sentenza del 13/03/2014 n. 5795