Deve riconoscersi come dipendente da causa di servizio l’infortunio in itinere, ossia, quello nel quale incorre il lavoratore nell’esecuzione di attività preparatorie alla propria prestazione lavorativa, ravvisabili anche nella percorrenza del tragitto tra la propria abitazione e il luogo di lavoro.
Ma la giurisprudenza ha precisato che tale nesso di derivazione eziologica è suscettibile di interrompersi ogni qualvolta l’evento sia stato determinato dalla stessa condotta del dipendente che abbia agito con dolo o colpa grave quali, in ipotesi, una guida imprudente posta in violazione dei limiti di circolazione esistenti o con circostanze di fatto tali da far venir meno ogni nesso eziologico con il servizio.
Ciò in quanto, il riconoscere la dipendenza dell’infermità da causa di servizio anche in caso di concorso di colpa del dipendente equivarrebbe ad accollare all’amministrazione un rischio per comportamenti ed eventi che non sono a essa riferibili.
Tar Lazio, sentenza n. 7656 del 17 luglio 2014