Nell’ipotesi di scontro tra veicoli, l’attraversamento dell’incrocio con luce semaforica rossa esenta l’altro conducente, che impegna l’incrocio con luce semaforica verde, dal dover fornire la prova di superamento della presunzione di concorrente responsabilità di cui all’art. 2054 comma 2° codice civile.
Nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell’altro, libera quest’ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall’art. 2054 codice civile, comma 2° nonché dall’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma va altresì affermato che, pur essendo i conducenti dei veicoli antagonisti tenuti a effettuare una manovra di emergenza per evitare il sinistro, questo onere non sussiste quando, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra astrattamente idonea di emergenza risulti impossibile.
Cassazione civile sez. III, sentenza del 23/01/2014 n. 1365