La realizzazione di foto all’interno di luoghi di privata dimora con mezzi tecnici invasivi, tali da superare gli ostacoli alla visibilità, integra una condotta illecita cui consegue l’obbligo del responsabile di risarcire il danno non patrimoniale connesso al pregiudizio all’inviolabilità del domicilio tutelato dall’art. 14 della Costituzione.
Tuttavia, allorché le foto ritraggano un personaggio pubblico in momenti meramente colloquiali e di svago, va negato il risarcimento del danno derivante dall’alterazione dell’immagine e della reputazione pubblica della persona, nonché del vulnus alle relazioni familiari.
Cassazione civile sez. I, sentenza del 22/07/2014 n. 16647