di Giovanni Galli
Garanzia dello Stato sui mutui per l’acquisto della prima casa, la ristrutturazione e il miglioramento dell’efficienza energetica. Coprirà fino al 50% dell’importo purché il prestito non sia superiore a 250 mila euro. La priorità nell’accesso all’aiuto andrà alle giovani coppie, ai single con figli e agli under 35. Lo prevede il decreto del ministero dell’Economia del 31 luglio 2014 su «Disciplina del Fondo di garanzia prima casa di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013», pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, secondo quanto riferito da ItaliaOggi, quotidiano partecipato da Class Editori(che pubblica anche MF-Milano Finanza). Il fondo ha una dotazione di 600 milioni di euro per tre anni (dal 2014 al 2016) e la sua gestione è attribuita alla Consap. Regioni ed enti locali potranno comunque partecipare su base volontaria a rimpinguare la dotazione. L’immobile da acquistare per essere adibito ad abitazione principale, secondo il decreto, e non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere caratteristiche di abitazione di lusso. Inoltre il mutuatario non deve essere proprietario di altri immobili. Le erogazioni dei mutui garantiti dal Fondo potranno essere effettuate da banche e intermediari finanziari in base a un protocollo tra il Tesoro e l’Abi che disciplini le modalità di adesione dei soggetti finanziatori all’iniziativa del Fondo, gli impegni degli aderenti volti a favorire la conoscenza da parte dei mutuatari della misura di garanzia, le misure facoltative che i soggetti finanziatori possono adottare a tutela dei mutuatari che presentano difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo, e l’accettazione da parte dei soggetti finanziatori delle regole di gestione del fondo. I soggetti finanziatori non dovranno richiedere al mutuatario garanzie aggiuntive non assicurative. Ma come funziona il Fondo? Nel caso di inadempimento del mutuatario, la banca informerà la Consap e da lì partirà la procedura per chiedere l’intervento della garanzia. Ovviamente se il soggetto finanziatore non ha richiesto a Consap l’attivazione della garanzia, ovvero non abbia comunicato la ripresa del pagamento delle rate del mutuo, la medesima garanzia decade. Per attivare la garanzia, si dovrà fornire alla Consap una serie di documenti, tra cui quelli attestanti: l’avvenuta erogazione del prestito al mutuatario; l’ultima rata rimasta insoluta e l’indicazione del capitale residuo; l’inadempienza del mutuatario accertata; la copia del piano di ammortamento consegnato al mutuatario con le relative scadenze. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta la Consap, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvederà alla corresponsione dell’importo spettante a banche e intermediari. Al momento dell’intervento della Consap scatta l’obbligo in capo al mutuatario di restituire le somme pagate dal Fondo, oltre agli interessi e alle spese sostenute per il recupero. La garanzia verrà meno se risulterà essere stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti. Gli interventi del Fondo sono a loro volta assistiti dalla garanzia dello Stato. (riproduzione riservata)