Ai sensi dell’art. 1510 comma 2° del codice civile nella vendita di una cosa da trasportare da un luogo a un altro deve considerarsi quale ipotesi normale quella della vendita con spedizione, mentre è necessario un apposito patto contrario -da provarsi con elementi precisi e univoci- perché possa ritenersi conclusa una vendita con consegna all’arrivo.
Con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, il venditore trasferisce all’acquirente – salvo patto contrario – la proprietà dei beni medesimi e, quindi, il rischio connesso al loro perimento; ne consegue che la qualità di assicurato avente diritto all’indennizzo, nel contratto per conto di chi spetta, è rivestita non dal venditore ma dall’acquirente.
Cassazione civile sez. II, sentenza del 24/07/2014 n. 16961