E’ da ritenere che le clausole claims made, in forza delle quali possono risultare coperti da assicurazione comportamenti dell’assicurato anteriori alla data della conclusione del contratto, qualora la domanda di risarcimento del danno sia per la prima volta proposta dopo tale data, predisposte dallo stesso assicuratore nelle condizioni generali di contratto siano frutto di scelte meditate e consapevoli, nonché di un’attenta valutazione dei rischi e della remuneratività del corrispettivo convenuto come premio, pur in relazione ai sinistri verificatisi in data anteriore; nel caso, è stata annullata la decisione dei giudici di appello che avevano negato l’efficacia della clausola contrattuale nell’ambito di una azione risarcitoria proposta nei confronti di un commercialista per errori ed inadempimenti nella compilazione delle dichiarazioni IVA che avevano causato la perdita del credito d’imposta all’impresa sua cliente.
Cassazione civile sez. III, 17/02/2014 n. 3622