L’istituzione da parte dei Comuni di aree di sosta a pagamento ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. f) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso parcheggio incustodito è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto.
Ne consegue che il gestore concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell’area a ciò predisposta
Corte di Cassazione, 4 giugno 2013 n. 14067