La speciale azione di regresso spettante all’Inail ai sensi degli artt. 10 e 11 dpr n. 1124/1965, esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell’infortunio a causa della condotta da essi tenuta, non comporta che il preventivo accertamento giudiziale del fatto stesso debba necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere effettuato anche in sede civile, salvo il riscontro dell’eventuale pregiudizialità penale.
Cassazione civile sez. lav., 10 settembre 2013, n. 20724