La manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante.
Pertanto, il conducente, qualora si renda conto di avere dietro le spalle una strada che non rende percepibile l’eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, deve porsi nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo, se del caso, alla collaborazione di terzi che, da terra, lo aiutino per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 35824 del 30 agosto 2013