di Stefano Manzelli
I cani pericolosi che circolano in pubblico devono continuare a indossare sempre la museruola e il guinzaglio ed essere coperti da una polizza di responsabilità civile. Obbligo generalizzato invece per tutti i detentori dell’amico dell’uomo di raccogliere le feci e avere con se idonei strumenti di pulizia.
Sono queste in sintesi le indicazioni più importanti che emergono dalla lettura dell’ordinanza del ministro della salute 6 agosto 2013 (pubblicata sulla G.U. n. 209 del 06/09/2013). In attesa di un riordino complessivo della disciplina sulla quale il governo si è espresso il 26 luglio scorso licenziando un ddl ad hoc, il ministero ha ritenuto di adottare un’ordinanza urgente valida per un anno. Innanzitutto nella nuova disposizione ministeriale viene confermato l’obbligo dell’applicazione della museruola e del guinzaglio ma con una specifica differenziazione. Mentre i cani aggressivi registrati dai servizi veterinari quando sono in pubblico dovranno sempre utilizzare questi strumenti per gli altri l’obbligo di entrambi gli accorgimenti vale solo in riferimento a determinate circostanze. L’ordinanza ribadisce la necessità di monitorare adeguatamente tutti i cani ad aggressività non controllata da parte dei servizi veterinari e dei comuni i quali sono chiamati in causa per dettagliare ulteriormente le regole di pacifica convivenza tra l’uomo e l’animale in collaborazione con l’azienda sanitaria locale. Come nelle precedenti ordinanze viene confermato l’obbligo per i proprietari dei cani pericolosi di stipulare una polizza di responsabilità civile con limitazioni al possesso e alla detenzione di questi animali da parte dei minorenni e dei soggetti con la fedina penale compromessa. Per quanto riguarda la tutela della salute degli amici dell’uomo viene confermato un freno agli interventi chirurgici sui cani per scopi diversi da quelli di carattere sanitario e curativo. Il riferimento specifico è al taglio della coda, delle orecchie e alla recisione delle corde vocali. In tal caso, a seconda della gravità dell’intervento, potrà senz’altro applicarsi anche le disposizioni penali previste dalla legge 189/2004 sul maltrattamento degli animali.
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