di Onofrio Giuffrè 

Abi e Assosim hanno preparato un documento con approfondimenti sul tema delle operazioni personali previste dalla Mifid. La direttiva richiede agli intermediari di disciplinare le operazioni personali in strumenti finanziari, eseguite da «soggetti rilevanti», per impedire abusi di mercato, di informazioni confidenziali o che possano risultare in conflitto con gli obblighi che incombono sull’intermediario nella prestazione dei servizi di investimento.

Il quadro normativo-regolamentare nazionale che si è definito dopo la Mifid ha declinato gli obblighi dei soggetti rilevanti. Al riguardo, con una comunicazione, la Consob ha chiarito alcuni punti. Innanzitutto, la definizione dei «soggetti rilevanti» deve avvenire da parte di ciascun intermediario sulla base degli interessi che la normativa mira a tutelare e in considerazione della struttura organizzativa del singolo intermediario. In particolare, tra i soggetti rilevanti rientrano non tutti i soci ma solo quelli che nei fatti, in funzione dell’entità della partecipazione detenuta, possono trovarsi in una situazione di conflitto, siano essi persone fisiche o persone giuridiche.

Inoltre la Consob ha chiarito che gli effetti di delimitazione del novero dei soggetti rilevanti (soci) sono realizzabili anche con riferimento alle società autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, per evitare che da un’eventuale disclosure interna delle transazioni (derivante appunto dall’applicazione della disciplina sulle operazioni personali) di imprese di investimento e banche socie (invece di un contenimento dei fenomeni considerati dalla disciplina) possano determinarsi, per l’intermediario partecipato e per i soggetti che presso il medesimo operano, occasioni di market abuse o di violazione degli interessi della clientela.

Va aggiunto poi che dalle operazioni personali può essere esclusa la sottoscrizione sul mercato primario dei titoli di Stato italiani, per i quali la fase di collocamento risulta regolata da meccanismi idonei a evitare il rischio di abusi di mercato o di conflitti di interessi. Dopo questi chiarimenti, Abi e Assosim hanno avviato specifici approfondimenti con un apposito gruppo di lavoro interbancario con l’obiettivo di identificare, oltre alle operazioni soggette a notifica/individuazione e quelle oggetto di esenzione, anche «i soggetti rilevanti» secondo un approccio selettivo che tiene conto del coinvolgimento nella prestazione dei servizi di investimento e della loro idoneità, in ragione del ruolo svolto, a trovarsi in situazioni di conflitto d’interesse. In seguito a questi approfondimenti e a colloqui informali con la Consob, è stato predisposto un apposito documento, sottoposto poi all’esame della Commissione. La Consob ha manifestato apprezzamento per l’iniziativa, rilevando che «le soluzioni tratteggiate dal documento vanno nella direzione auspicata di una consapevole e ponderata definizione di criteri interpretativi» e che «i criteri elaborati dalle associazioni possono rappresentare un utile strumento metodologico di raffronto per gli operatori nell’attività di individuazione delle fattispecie rilevanti ai fini degli obblighi di disclosure interna delle operazioni personali e di valutazione e predisposizione di adeguati strumenti di monitoraggio». Il documento richiama l’attenzione degli intermediari sulla necessità che le procedure adottate siano comunque idonee ad impedire che i soggetti rilevanti possano compiere attività vietate alla luce della disciplina in materia di Market Abuse e di doveri di correttezza nei confronti dei clienti.