di Gabriele Ventura  

 

Riparte la mediazione obbligatoria. Entrano in vigore il 20 settembre le disposizioni contenute nel decreto del Fare (n. 69/2013) che reintroducono il tentativo di conciliazione come vincolo di procedibilità per le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Si tratta, di fatto, della seconda vita dello strumento di giustizia alternativa dopo la bocciatura, da parte della Corte costituzionale, del dlgs n. 28/2010. Con diverse novità e tanti punti ancora oscuri. Anzitutto l’obbligo, per le parti, di essere assistite da un avvocato in camera di conciliazione. Obbligo che non è chiaro se debba considerarsi esteso anche alla mediazione di natura facoltativa o meno (si veda altro approfondimento a pag. 6). A ogni modo, sta di fatto che la categoria che ha provocato con ricorsi e battaglie senza quartiere il fallimento della macchina messa in moto dal ministero della giustizia il 21 marzo 2011, si trova ora in prima fila per la «mediazione bis». Mentre, per quanto riguarda le criticità, gli organismi sono in attesa dei chiarimenti del ministero della giustizia, in particolare riguardo al primo fatidico incontro, introdotto dal dl del Fare come «filtro» preventivo, dato l’alto tasso di insuccesso registrato nella prima fase di vita dello strumento. Mancano, soprattutto, indicazioni specifiche sui costi: se cioè l’incontro preliminare si debba ritenere totalmente gratuito o se siano comunque dovute le spese di segreteria, pari a 40 euro. Un’indicazione non da poco per gli organismi, che devono aggiornare i propri regolamenti e ancora non sanno come muoversi. Ma entriamo nel dettaglio.

Le novità. La nuova mediazione riparte «azzoppata» dal risarcimento danni da circolazione stradale, le cui controversie contavano ben il 20% sul totale. L’obbligatorietà, inoltre, avrà carattere sperimentale: durerà quattro anni e dopo due il ministero della giustizia farà un primo bilancio sulla riuscita o meno dello strumento. Ridotti tempi e costi, con la durata massima della mediazione fissata in tre mesi e la previsione della gratuità dell’incontro preliminare, che sarà informativo e di programmazione, in cui le parti, davanti al mediatore, verificano con il professionista se sussistano effettivi spazi per procedere utilmente alla mediazione. Questo perché il tasso di insuccesso della mediazione obbligatoria con aderente comparso, secondo le ultime stime del ministero della giustizia, era pari al 63,4%.

Avvocati in prima fila. La nuova mediazione obbligatoria è di fatto nelle mani degli avvocati. Il decreto del Fare, infatti, prevede che le parti si debbano presentare in camera di conciliazione assistite da un legale e, oltretutto, riconosce la possibilità di omologa dell’accordo agli stessi avvocati, che di fatto possono sostituirsi al giudice. I legali che esercitano la professione, inoltre, sono riconosciuti mediatori di diritto. In sostanza, quindi, se confrontiamo la partenza della prima fase della mediazione obbligatoria, il 21 marzo 2011, con centinaia di organismi privati pronti ad aggredire il nuovo business e gli avvocati in piazza a protestare, ora le parti sono quasi invertite. Si aggiunga poi che, stando agli ultimi dati elaborati dal ministero della giustizia, da gennaio a marzo 2013 i 115 organismi di conciliazione degli ordini forensi hanno definito 3.325 procedimenti di mediazione, più della metà di quelli gestiti dai 692 organismi privati messi assieme (5.309) e più del triplo delle 87 camere di commercio (1.002). Fuori dai giochi gli altri ordini professionali, i cui 83 organismi hanno definito 75 liti. In media, quindi, gli avvocati hanno gestito in un trimestre 28 procedimenti per organismo, le camere di commercio 11, gli organismi privati 7 e gli altri ordini meno di uno per organismo. D’altra parte, l’unico ordine professionale che ha veramente puntato sulla mediazione obbligatoria fin dalla sua entrata in vigore è stato quello dei commercialisti, che però è da mesi in fase di stallo con il Consiglio nazionale commissariato. La Fondazione che coordina gli ordini territoriali nella diffusione della cultura della mediazione è quindi in attesa della costituzione dei nuovi vertici che definiranno la linee da seguire.

I numeri. La mediazione obbligatoria riparte sostanzialmente da zero. La sentenza della Consulta ha avuto infatti un effetto tsunami sullo strumento di risoluzione alternativa delle controversie. Lo testimoniano gli ultimi dati diffusi dal ministero della giustizia, che ha stimato in 4.785 i procedimenti iscritti nel primo trimestre 2013: all’incirca 1.500 al mese. Numeri lontani anni luce dal picco massimo mensile raggiunto nel luglio 2012: 22.211, grazie al traino di rc auto e condominio. Al contempo, in questi mesi si è registrato il fuggi fuggi degli organismi di mediazione: in molti, dopo la sentenza della Consulta, si sono cancellati dal registro del ministero della giustizia non credendo nello strumento su forma volontaria o non potendo reggere i costi di una macchina organizzativa costruita per sostenere un certo numero di domande. Ora si riparte, ma di certo “l’assalto alla diligenza” provocato dal dlgs n. 28/2012 non si ripeterà.