In bilico la punibilità del solo furto di identità e dell’uso di identità digitale inventata. La condotta aggravata, introdotta dal decreto-legge 93/2013, consiste nel fatto del responsabile che dimostra una identità digitale a lui non appartenente. Stando alla lettera della norma la sostituzione digitale deve avvenire in danno di uno o più soggetti. La disposizione, pertanto, presuppone che via sia un sostituto e uno o più sostituti, ignari e dissenzienti.
A meno di ritenere, come sembra fare la relazione della Cassazione III-01-13, che i terzi di cui parla la nuova disposizione siano i soggetti truffati: ma allora non sarebbe chiaro poi il motivo per il quale la sostituzione di identita debba avvenire in danno di uno o piu soggetti, atteso che l’altrui danno e gia evento del delitto di frode informatica. Una medesima improprietà di formulazione è segnalata dalla Cassazione: sarebbe ambigua, infatti, la locuzione «sostituzione dell’identità digitale», la quale formalmente evoca, piuttosto che l’indebito utilizzo dell’identità, la sua surrogazione con altra al fine di accedere ai dati raggiungibili con quella sostituita e cioè fattispecie diversa e ben più specifica di quella della frode informatica con furto di identità, ma di dubbia rilevanza. Una diversa lettura è quella per cui l’espressione sostituzione di identità digitale significhi utilizzo della identità digitale altrui e per cui i soggetti terzi, di cui parla il nuovo comma dell’articolo 640-ter del codice penale, introdotto dal decreto legge 93/2013, non siano i soggetti truffati, ma i soggetti cui si riferisce l’identità digitale fraudolentemente utilizzata.
C’è da chiedersi, allora, se l’aggravante scatti anche nel caso in cui il responsabile costruisca una identità digitale del tutto inventata, in cui non vi siano terzi danneggiati, in quanto titolari dell’identità digitale violata. In effetti non si può dire che apparire con una digitale inventata non possa essere un’azione in danno del soggetto inesistente. Peraltro anche in questo caso rimane la medesima ragione tutela del consumatore, che meriterebbe un analoga presa di posizione repressiva aggravata.
D’altra parte nel caso di sostituzione digitale a soggetto effettivo implica che i soggetti danneggiati dal reato aggravato siano il soggetto truffato e il soggetto sostituito.