Trascorsi dieci anni dalla costituzione della rendita, essa non può più essere modificata, costituendo l’esclusivo periodo di osservazione entro il quale si può tenere conto dei mutamenti dello stato di inabilità del soggetto assicurato, determinandosi dopo il suo decorso una presunzione legale assoluta di immodificabilità dei postumi del fatto lesivo.
Cassazione civile sez. lav., 16 settembre 2013 n. 21082