Anche chi circola senza assicurazione ha diritto allo sconto sulle multe purché paghi celermente e attivi una polizza. Se lo smemorato conducente ha, invece, dimenticato di rinnovare l’assicurazione potrà aderire ad un super sconto se viene pizzicato entro 30 giorni dalla scadenza. Attenzione però alle violazioni gravi in bici o commesse da soggetti minorenni. In questo caso, infatti, non ci saranno attenuanti e sconti. Lo ha chiarito il ministero dell’interno con la circolare n. 00/A/7065/13 del 16 settembre 2013. Il Viminale, con la legge di conversione al dl 69/2013 esamina, innanzitutto, la mancanza di copertura assicurativa prevista dall’art. 193 cds. Lo sconto sulla multa si applica anche nel caso di totale mancanza della polizza ma, per accedere al beneficio, occorre che l’interessato, oltre a pagare la multa ridotta di 588,70 euro entro cinque giorni, dimostri di avere attivato una copertura assicurativa entro 60 giorni. Per lo smemorato utente che viene pizzicato con la polizza scaduta da meno di 30 giorni la multa si riduce ulteriormente ad un quarto di 841 euro, con possibilità di applicare anche lo sconto del 30% se l’utente provvede al ripristino della polizza entro 30 giorni dalla scadenza oppure decide di rottamare il veicolo. Lo sconto sulle sanzioni non può essere ammesso nel caso in cui alla violazione acceda la sospensione della patente, prosegue la circolare. Ma non è sufficiente che alla violazione consegua il semplice ritiro della patente come nel caso di documento scaduto di validità. Nessun problema per applicare lo sconto anche per quelle violazioni che prevedono la sospensione delle licenza in caso di recidiva come per esempio il mancato uso delle cinture di sicurezza. Purché l’operatore di polizia non sia a conoscenza della recidiva al momento dell’accertamento della seconda infrazione. Attenzione infine alle violazioni gravi in bicicletta o commesse dai minorenni: se, astrattamente, è prevista la sospensione della patente anche questi utenti non saranno ammessi a nessun beneficio.
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