Il Tar del Lazio si è recentemente pronunciato in merito alla non applicazione nei confronti dei contratti di locazione finanziaria/leasing della disposizione recata dal Provvedimento n. 2946/2011 dell’Istituto di Vigilanza in materia di conflitto di interesse degli intermediari assicurativi.
Lo scorso anno l’ISVAP ha pubblicato il citato Provvedimento che, modificando l’art. 48 del Regolamento n. 5/2006, ha precluso a tutti gli intermediari assicurativi la possibilità di assumere la contemporanea qualifica di beneficiario o vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto individuale o collettivo.
Già in sede di pubblica consultazione precedente all’adozione del Provvedimento, ASSILEA (Associazione italiana leasing) aveva fatto presente che per il settore della locazione finanziaria/leasing, da un lato sussiste sempre un preciso obbligo contrattuale di assicurare il bene oggetto del finanziamento, dall’altro, le polizze offerte dagli intermediari finanziari sono facoltative nel senso che il cliente può provvedere ad acquisire una copertura assicurativa sul mercato ovvero aderire ad una polizza quadro o collettiva offerta dalla stessa società di leasing. Tali polizze concernono il ramo danni e sono dirette a coprire il bene oggetto della locazione.
Infatti, in caso di perimento, furto o distruzione del bene il cliente non è liberato dall’obbligo di pagamento del canone o di restituzione del capitale impiegato per l’acquisto del bene oggetto della locazione. Pertanto, costui rischierebbe di subire gravi conseguenze se in caso di sinistro non avesse provveduto a sottoscrivere una idonea copertura assicurativa.
Secondo ASSILEA, la società di leasing che intermedia la polizza assicurativa, assumendo anche la qualifica di vincolataria della stessa non viene a trovarsi in una situazione di conflitto di interesse in quanto proprietaria del bene oggetto della locazione. Pertanto, ASSILEA aveva richiesto l’esclusione delle società di
leasing dall’ambito applicativo della norma recata dal citato Provvedimento.
L’ISVAP nel documento degli Esiti della pubblica consultazione, aveva risposto asserendo che “anche per le polizze connesse ai contratti di leasing il cumulo delle qualifiche di intermediario e di beneficiario determina l’insorgere di una situazione di conflitto di interesse al pari di quanto avviene per le polizze
connesse a mutui o finanziamenti. La società di leasing nella sua veste di finanziatore/intermediario/vincolatario viene ad essere portatrice di un proprio interesse nel contratto inconciliabile o comunque prevalente rispetto a quello dell’utilizzatore del bene che paga il premio”.
Avverso tale orientamento della Vigilanza, ASSILEA ha presentato ricorso al TAR del Lazio affermando le medesime considerazioni rivolte in precedenza all’ISVAP. Il TAR ha accolto il ricorso riconoscendo la specificità dei contratti di locazione finanziaria/leasing e, quindi, le particolari modalità operative
dell’attività delle imprese del settore che si differenziano da quelle degli altri operatori al pari interessati dalla disposizione avversata.
Inoltre, il Tribunale amministrativo ha riconosciuto che le coperture assicurative intermediate a fronte dei contratti di leasing non sono a protezione del credito ma a garanzia del bene oggetto del contratto che è di proprietà della società stessa.
Pertanto, il fatto che la società di leasing, proprietaria del bene e beneficiaria della polizza l’abbia anche intermediata non integra l’insorgenza di una situazione di confitto di interesse.
Infine, il TAR ha altresì preso in considerazione nella sua disamina i successivi interventi normativi in materia (cfr. art. 36 bis della legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011 e art. 28 del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012) escludendone una loro applicazione alle polizze connesse ai contratti di leasing.
Il TAR del Lazio ha pertanto annullato il divieto recato dal Provvedimento ISVAP n. 2946/2011 nei confronti delle società di leasing.
In allegato la sentenza del Tar Lazio
Fonte: ANIA