L’art. 2 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 (in G.U. 25 luglio 2012, n. 172 s.g.), il quale dà attuazione alla direttiva 18 giugno 2009, n. 2009/52/CE, recante norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno

è irregolare, introduce nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, un art. 25- duodecies.

In tal modo viene inserito nel novero dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti, di cui al citato decreto n. 231, il delitto di “impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, nelle forme aggravate di cui all’art. 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

In particolare, vengono assoggettati a sanzione quegli enti che – in quanto datori di lavoro – si avvalgano di lavoratori stranieri privi del necessario permesso di soggiorno ovvero con permesso di soggiorno scaduto – e del quale non sia stato chiesto nei termini di legge il rinnovo – o revocato o annullato, nel caso che i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre oppure minori in età non lavorativa oppure ancora siano sottoposti alle condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all’art. 603-bis, terzo comma, cod. pen., il quale prevede il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in pratica il c.d.

“caporalato”.

Fonte: ANIA