La norma relativa all’art. 148, comma 2-bis, del Codice delle Assicurazioni Private, introdotta dall’art. 32, comma 3, lett. b) del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27, in materia di  liberalizzazioni, prevede la possibilità per le imprese di non formulare offerta di risarcimento nei

termini di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 148, CAP, qualora, a seguito della consultazione della  banca dati sinistri di cui all’art. 135, CAP, emergano almeno due parametri di significatività e  si renda necessario effettuare ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro, ai fini della  eventuale decisione di presentare querela.

La disposizione subordina la possibilità di avvalersi di tale facoltà all’assolvimento di specifici obblighi di comunicazione, al fine di contemperare  le esigenze di tutela dei diritti del danneggiato con l’obiettivo di contrastare efficacemente il fenomeno fraudolento. 

L’ISVAP fornisce in una circolare istruzioni operative in ordine alle disposizioni di cui all’art. 148, comma 2-bis, CAP, che trova applicazione nelle procedure di risarcimento dei sinistri r.c. auto di cui agli articoli 141, 148 e 149, CAP. 

1. Comunicazione al danneggiato della decisione di non fare offerta di risarcimento in presenza di almeno due parametri di significatività

La possibilità per l’impresa di non formulare offerta di risarcimento nei termini previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 148, CAP, è subordinata alla condizione che, in relazione alla chiave di ricerca utilizzata per il sinistro in corso di liquidazione, emergano almeno due parametri di  significatività. A tale riguardo le imprese in fase di consultazione sono tenute a:

– verificare, nelle more dell’attuazione da parte dell’Autorità di un sistema di  abbinamento dei sinistri oggetto di comunicazione plurima, che la sussistenza dei  parametri di significatività non sia riferibile ad un medesimo evento, avendo cura di  darne conto nella comunicazione indirizzata all’Autorità;

– utilizzare per l’interrogazione, al fine di verificare la sussistenza dei parametri,  esclusivamente la modalità  web on-line  e la modalità  batch-batch; l’estensione alla  modalità batch on-line sarà attuata successivamente.

In presenza del presupposto di cui sopra e della conseguente decisione di non formulare offerta nei termini di legge, l’impresa informa il danneggiato attraverso una comunicazione  scritta, che deve:

– essere effettuata entro gli stessi termini previsti per la formulazione dell’offerta di  risarcimento dai commi 1 e 2 dell’art. 148, CAP;

–  indicare la norma di legge che riconosce all’impresa di assicurazione tale facoltà;

– essere motivata con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro;

– indicare il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione stessa, entro il  quale l’impresa comunicherà al danneggiato le sue determinazioni conclusive in  merito alla richiesta di risarcimento.

Informativa all’Autorità

L’art. 148, comma 2 bis, primo periodo, CAP, prevede che le imprese trasmettano all’ISVAP:

– le comunicazioni inviate ai danneggiati relative alla decisione di non formulare offerta  di risarcimento nei termini di legge, essendo necessario effettuare ulteriori  approfondimenti sul sinistro;

– la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro.

A tal fine le imprese trasmettono all’ISVAP, per via telematica e secondo le istruzioni  tecniche fornite nell’Allegato 1, in relazione a ciascuna comunicazione inviata al  danneggiato, i seguenti documenti:

– la stampa della pagina, risultante dalla consultazione, in cui viene evidenziata la  presenza dei parametri di significatività;

– la dichiarazione di insussistenza di duplicazioni  con riferimento ai sinistri  generanti i parametri di significatività;

– la comunicazione inviata al danneggiato della decisione di effettuare ulteriori  approfondimenti;

– la descrizione delle attività effettuate e degli accertamenti svolti in funzione  antifrode (controperizia sul veicolo del responsabile, accertamenti investigativi, etc.);

– la comunicazione, inviata al danneggiato, in ordine alle determinazioni  conclusive assunte in relazione alla richiesta di risarcimento.

A far data dal 1° novembre p.v., l’obbligo di informazione a quest’Autorità dovrà essere  assolto entro i sette giorni successivi al trentesimo giorno dalla data della comunicazione  conclusiva, inviata al danneggiato, secondo le modalità illustrate nell’allegato.

L’informativa fino a quella data è effettuata con posta ordinaria, ovvero via fax al  numero 06.42.133.434.

Fonte: ISVAP