DI DANIELE CIRIOLI

Un modello ad hoc per il documento di valutazione rischi. A prevederlo è il pacchetto semplifi cazioni messo a punto dal governo e che sarà all’esame di uno dei prossimi consigli dei ministri. Il modello servirà a provare l’effettuazione della valutazione rischi da parte delle piccole aziende (fino a 10 lavoratori) e delle aziende (di tutte le dimensioni) operanti in settori a basso rischio infortunistico. Tra le altre semplificazioni, viene abrogata la denuncia all’Ssn, a carico dei medici competenti, dei dati delle cartelle sanitaria e di rischi (obbligo in vigore dal 25 agosto scorso). Valutazione rischi più facile. La novità sul documento semplifi cato per la valutazione rischi potrebbe essere la soluzione giusta a risolvere l’impasse in cui si trova il Tu sicurezza (dlgs n. 81/2008) proprio in ordine alla previsione di procedure semplifi cate per le piccole imprese. Infatti, è oggi in atto la (seconda) proroga fi no al 31 dicembre 2012 della possibilità di assolvere al compito mediante autocertifi cazione per evitare la procedura ordinaria. Il pacchetto semplifi – cazione introduce una specifi ca valutazione, molto semplice, per le imprese che svolgono attività poco rischiose. In pratica, consente di attestare l’effettuazione della valutazione rischi sulla base di dichiarazioni redatte in forma semplifi cata su un apposito modello (allegato al pacchetto sicurezza). La semplifi cazione interesserà le aziende fino a 10 lavoratori, quelle di qualunque dimensione operanti in «settori di attività a basso rischio infortunistico» (l’individuazione di tali settori è affi data a un decreto ministeriale) e le aziende con più di 50 lavoratori ad eccezione di quelle operanti rilevante» con diritto alla riduzione del tasso media di tariffa Inail (centrali termoelettriche; impianti e installazioni nucleari; industrie estrattive; strutture di ricovero e cura; rischi chimici, cancerogeni mutageni; cantieri). In ogni caso, la semplifi cazione spetta a patto che l’azienda non abbia avuto infortuni comportanti assenza dal lavoro per più di tre giorni (non si considerano eventuali infortuni in itinere), né denunce di malattia professionale nel biennio precedente. Le altre novità. Tra le altre novità il pacchetto affi da a un di introdurre misure di semplifi cazione degli adempimenti nelle ipotesi di prestazioni del lavoratore che presuppongano la permanenza di breve durata nei luoghi di lavoro e, precisamente, «per un periodo non superiore alle 50 giornate nell’anno solare di riferimento». La novità dovrebbe evitare, come spiega la relazione al pacchetto, che l’applicazione rigorosa del Tu si traduca nella ripetizione, puramente formale, di adempimenti già posti in essere dallo stesso o da altri datori di lavoro. Per esempio, la necessità di sottoporre il lavoratore a visita medica di controllo per ogni prestazione lavorativa, anche se di poche ore, o quella di ripetere una medesima attività di formazione poiché riferita ad un’analoga attività di lavoro, in caso di cambio del datore di lavoro. Ancora, il pacchetto prevede una semplifi cazione, mediante revisione, dei contenuti della cartella sanitaria e di rischio, il cui obbligo di redazione da parte dei medici (nelle aziende in cui sono presenti) è scattato il 25 agosto contemplando sanzioni penali in caso di inadempienza. Nello specifi co è prevista l’abrogazione dell’obbligo a carico dei medici di trasmettere, a cadenza trimestrale, i dati (rapporto) sui lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria al servizio sanitario nazionale. Infi ne, altra semplifi – cazione è la previsione della possibilità di «sostituire» l’obbligo della redazione del documento unico di valutazione rischio da interferenze (documento dovuto quando un’attività è svolta da più aziende che, appunto, possono interferire tra loro) con l’individuazione, da parte del datore di lavoro committente, di un responsabile «sovraintendente e vigilante» sulle attività date in appalto. © Riproduzione riservata