DI DANIELE CIRIOLI
Serve almeno un anno intero e continuativo di cig per il riscatto parziale della posizione maturata presso il fondo pensione. Lo precisa la Covip, spiegando che non è possibile cumulare più periodi di cassa integrazione inferiori a un anno (quando, per esempio, ci sia stata ripresa di attività lavorativa o passaggio del lavoratore tra più imprese). Invece, precisa inoltre la Covip, il lavoratore sottoposto a procedura di mobilità ha diritto a chiedere il riscatto sia parziale (fi scalmente agevolato) che totale (fi scalmente più oneroso), a prescindere dalla durata della mobilità. Riscatto della posizione individuale. È una facoltà concessa ai lavoratori e che consente di ottenere la restituzione di quanto accantonato presso il fondo pensione a titolo di contributi e tfr. La facoltà è subordinata a determinate condizioni tra cui alcuni particolari eventi che possono toccare il rapporto lavoro, defi nitiva risoluzione. I chiarimenti della Covip arrivano a risposta di richieste avanzate da un fondo negoziale circa la facoltà di riscatto per motivi di cassa integrazione guadagni e mobilità. Cig e riscatto. Il primo quesito fa riferimento alla situazione di alcuni lavoratori, già assoggettati alla procedura di cig che, in pendenza di tale procedura, hanno intrapreso nuovi rapporti di lavoro con altre aziende e, a seguito della cessazione anche di questi ultimi rapporti, rientro nella procedura di cassa integrazione. Con riferimento a detti lavoratori, il quesito chiede di sapere se nel computo dei 12 mesi di cig che consente il riscatto parziale della posizione individuale possano essere fatti valere anche i periodi pregressi di cassa integrazione, non continuativi e antecedenti l’instaurazione dei nuovi rapporti di lavoro. La risposta della Covip è negativa. In linea con la previsione in materia di inoccupazione, spiega, si ritiene che il periodo di 12 mesi di cassa integrazione a zero ore continuativo, non reputandosi ammissibile il cumulo di più periodi di cig inferiori a un anno. Mobilità e riscatto parziale. In considerazione che alla cassa integrazione guadagni per i predetti lavoratori seguirà, per coloro che ne faranno richiesta, un periodo di tre anni di mobilità, è stato poi chiesto alla Covip di sapere se sia possibile esercitare il riscatto parziale per mobilità a prescindere dalla durata della stessa. Sul punto la Covip fa presente che, per il riscatto dovuto a mobilità, la disciplina non prevede alcuna durata minima, fissando il termine (da 12 a 48 mesi) solo per il caso dell’inoccupazione. Pertanto, esprime l’avviso che la sottoposizione alla procedura di mobilità comporti per il lavoratore la facoltà di riscattare la posizione individuale nella misura del 50%, prescindendo dalla durata della stessa (mobilità). Mobilità e riscatto totale. Infi ne, il terzo quesito chiede di sapere se è possibile, per un lavoratore in mobilità, di chiedere il riscatto totale della posizione per perdita dei requisiti di partecipazione. La risposta è affermativa. Poiché la mobilità presuppone il licenziamento del lavoratore, il quale a sua volta confi gura un’ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione, la Covip ritiene che il lavoratore licenziato e posto in mobilità possa legittimamente esercitare la facoltà di riscatto totale della posizione. © Riproduzione riservata