Nel decreto Crescita discusso martedì nel pre-Consiglio dei Ministri all’articolo 85 del documento di cui MF-Milano- Finanza è venuta in possesso, è previsto che gli agenti di assicurazione, anche monomandatari, possano adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività. Anche mediante l’utilizzo dei rispettivi mandati.
In sostanza un agente potrà vendere prodotti di più compagnie stipulando accordi con colleghi che rappresentano quelle imprese e forse non solo nella rca, dal momento che nell’articolo non si parla esplicitamente di rc auto (come era previsto nel testo di qualche mese fa).
Si tratta di un intervento che gli agenti di assicurazione – ed in particolare lo SNA – chiedevano da tempo.
Inoltre, il secondo comma dell’articolo 85 prevede anche che tutte le clausole che ostacolano la possibilità degli agenti di stipulare accordi di collaborazione sono da considerarsi nulle. «Ogni clausola tra mandatario e impresa assicuratrice incompatibile con le previsioni del comma uno, a decorrere dal 60esimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto, è nulla per violazione di norma imperativa di legge e si considera non apposta», si legge nel decreto che ha anche delegato l’Isvap, (che sta confluendo in Banca d’Italia e diventerà IVASS) a vigilare e ad adottare «eventuali direttive per l’applicazione della norma».
La bozza di decreto Crescita contiene anche un’altra importante manovra in materia di rc auto: l’Ania e l’Isvap, entro 60 giorni dall’approvazione del decreto, dovranno definire le caratteristiche di un contratto base che rispetti gli adempimenti minimi di legge. E ciascuna compagnia assicurativa sarà obbligata a offrirla al pubblico, anche tramite Internet, «definendo il costo complessivo della polizza e individuando separatamente ogni eventuale costo per servizi aggiuntivi».
All’articolo 83 è fatto poi esplicitamente divieto di apporre clausole di tacito rinnovo ai contratti assicurativi rc auto (che non possono avere una durata superiore all’anno) e anche a tutti gli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento alla rc auto obbligatoria.