In tema di sanzioni amministrative il principio di irretroattività delle norme regolanti gli illeciti amministrativi previsto dall’art. 1, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha portata generale e non è oggetto di particolari deroghe in materia di rifiuti.
Nota Il caso in esame ha inizio con una ordinanza di ingiunzione emessa dalla Provincia di Sassari a seguito di un accertamento della Guardia di Finanza che aveva contestato ad una società la violazione dell’art. 52, commi 1 e 2 (violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori di carico e scarico dei rifi uti), D.Lgs. n. 22/1997. Avverso detta ordinanza di ingiunzione la società proponeva ricorso innanzi il Tribunale di Sassari che, però, respingeva l’opposizione rilevando che l’attività svolta dall’ingiunta si concretizzava in un’attività di riciclo e “cannibalizzazione” di veicoli usati, classificabili come rifiuti speciali.
Nella sentenza, il Tribunale aveva ritenuto irrilevante il fatto che i veicoli o parti di essi venissero riutilizzati dalla società come materia prima perché l’eventuale riutilizzazione economica non ne avrebbe fatto venir meno la qualità di rifiuto e perché «i veicoli vetusti e inidonei al loro uso primario, dei quali si disfano i proprietari, sono rifiuti ai fini della disciplina applicabile al caso di specie». La Cassazione, con il provvedimento in esame, ha rigettato il ricorso e, nella parte motiva, ha evidenziato che il Tribunale di Sassari nella decisione impugnata aveva correttamente rilevato che la società svolgeva inequivocabilmente un’attività di riciclo e cannibalizzazione di veicoli usati, classificabili come rifiuti speciali ai sensi dell’art. 7, comma 3, lettera I) [dove si specifica che «Sono rifiuti speciali …I) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti”], D.Lgs. n. 22/1997. Pertanto, la responsabilità per fatti commessi, come nella fattispecie, nell’aprile del 2000, deve essere valutata esclusivamente alla stregua delle disposizioni, allora in vigore, contenute nell’originario testo del D.Lgs. n. 22/1997 e, segnatamente, dell’art. 6 sulla nozione di rifiuto, risultando irrilevante al riguardo la sopravvemenza normativa di cui al D.L. 8 luglio 2002, n. 138, art. 14 (convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178).
Cassazione civile, sezione II, 4 marzo 2011, n. 5246