La Covip ha appena emanato disposizioni innovative che hanno l’obiettivo di migliorare e rendere più trasparente la politica di investimento di fondi e pip
La Covip accende un riflettore sulla gestione finanziaria dei fondi pensione nell’attesa che vengano rinnovate le norme del decreto 703/96 sui limiti di investimento. L’Autorità di vigilanza, presieduta da Antonio Finocchiaro, ha emanato e pubblicato sul proprio sito (www.covip.it) l’innovativo Schema di disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento, documento in pubblica consultazione fino al prossimo 30 settembre. L’obiettivo è quello di introdurre un nuovo documento che le forme pensionistiche complementari devono predisporre, al fine di razionalizzare e stimolare un percorso virtuoso teso a migliorare il processo di gestione finanziaria.
Per la Covip il fulcro della politica di investimento consiste nell’individuare combinazioni rischio-rendimento efficienti nell’arco temporale definito dagli impegni assunti nei confronti degli aderenti. La natura sociale degli obiettivi perseguiti impone particolare cura nel contenimento del rischio utilizzando tutti gli accorgimenti utili allo scopo, in primo luogo un’appropriata diversificazione degli investimenti per classi di attività, per tipologia di strumenti, per localizzazione geografica, per settore di attività e per controparti. Le disposizioni contribuiscono a fornire elementi aggiuntivi per valutare in modo più appropriato la scelta del fondo pensione, affidata dalla normativa ad altri strumenti che ne potranno risultare arricchiti (nota informativa e progetto semplificativo, analisi dei costi e dei rendimenti), consentendo di migliorare la trasparenza nei confronti degli aderenti. Le istruzioni delineano quattro fasi:
1) programmazione degli obiettivi da raggiungere;
2) attuazione del piano finanziario;
3) misurazione e valutazione dei risultati;
4) revisione periodica del piano.
Le disposizioni si applicano a tutte le forme pensionistiche complementari iscritte all’albo tenuto dalla Covip che abbiano un numero di aderenti e/o pensionati superiori a mille unità. Si tratta quindi dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti, dei piani individuali di previdenza, dei fondi pensione preesistenti.
Il cuore del provvedimento risiede nell’introduzione, entro data ancora da definirsi nel 2012, del documento sulle politiche di investimento che deve essere deliberato dal consiglio di amministrazione della forma pensionistica coadiuvato, ove presenti, dal personale addetto alla funzione finanza e dal consulente finanziario (advisor). Il documento ha lo scopo di definire la strategia finanziaria che la forma pensionistica intende attuare sia con riferimento all’attività complessiva sia ai singoli comparti, per ottenere, dall’impiego delle risorse affidate, combinazioni di rischio-rendimento efficienti. Il documento, sottoposto almeno ogni tre anni a revisione periodica, definisce gli obiettivi da realizzare nella gestione finanziaria, i criteri da seguire nella sua attuazione, i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo, il sistema di controllo e valutazione dei risultati conseguiti. Il documento deve essere trasmesso, in sede di prima definizione e, in seguito, in occasione di ogni sua modifica a tutti gli organi della forma pensionistica, ai gestori finanziari e alla banca depositaria all’atto della stipula delle convenzioni e alla Covip entro 20 giorni dalla sua formalizzazione. Il documento deve essere reso poi disponibile a richiesta degli aderenti, dei beneficiari e dei loro rappresentanti e/o mediante pubblicazione sul sito internet della forma pensionistica. Una sintesi delle principali politiche di investimento deve essere riportata anche nella nota informativa. Ulteriore previsione è quella secondo cui deve esserci coerenza tra il contenuto del documento e l’impostazione degli eventuali contratti che la forma pensionistica stipula con i soggetti esterni (gestori finanziari, advisor, banca depositaria) per attuare la strategia finanziaria deliberata dal cda.
Rendimenti ai raggi X. La forma pensionistica deve definire il numero di comparti che ritiene utile porre in essere, le combinazioni di rischio-rendimento degli stessi, l’eventuale presenza di meccanismi life-cycle. A tal fine vanno attentamente analizzate le caratteristiche della popolazione di riferimento e i suoi bisogni previdenziali. Nel caso di istituzione di più comparti, per ciascuno di essi deve essere esplicitato il rendimento medio annuo atteso e la sua variabilità nell’orizzonte temporale della gestione, espresso in numero di anni. Il rendimento deve essere espresso in termini reali. Nel caso di comparti con orizzonte temporale prefissato (data target), l’obiettivo finanziario va periodicamente rivisto in funzione dell’arco di tempo residuo, indicando anche la probabilità che, anche in base all’esperienza passata, il rendimento dell’investimento, nell’orizzonte temporale della gestione, risulti inferiore a un determinato limite.
I criteri di attuazione. Per il raggiungimento dell’obiettivo finanziario di ciascun comparto, il documento deve individuare con chiarezza in primo luogo la ripartizione strategica delle attività, ovvero la percentuale del patrimonio da investire nelle varie classi di strumenti. La composizione azioni/obbligazioni e la vita media residua (duration) della quota obbligazionaria devono essere coerenti con l’orizzonte temporale del comparto esplicitando anche gli aspetti etici, sociali e ambientali cui si intende dedicare attenzione nella gestione delle risorse. In caso di adozione di strategie a benchmark, devono essere inoltre riportati gli indicatori di mercato (comprensivi di dividendi e cedole) prescelti per rappresentare le suddette classi di attività e il loro peso sul patrimonio del comparto. In caso di strategie non a benchmark, vanno indicati gli indirizzi che si intende seguire per assicurare l’obiettivo di rendimento stabilito. Il documento deve dare poi conto delle cautele adottate in caso di investimenti in strumenti alternativi, in derivati e in oicr. Deve essere altresì individuata la modalità di gestione diretta o indiretta che si intende adottare e lo stile. La scelta dello stile di gestione (attiva, passiva o una combinazione) va effettuata avendo a riferimento il rapporto costi/benefici. Va in particolare individuata la porzione di patrimonio da gestire in modo attivo, motivando le ragioni che inducono a ritenere possibile extra rendimenti.
Compiti e responsabilità. Nel documento devono essere definiti le responsabilità dei soggetti coinvolti nelle varie fasi del processo: cda, strutture interne alla forma pensionistica o soggetti esterni responsabili della funzione finanza, advisor, gestori finanziari e banca depositaria. (riproduzione riservata)